Anche dell’aumento dal 2019, per gli uomini, da 40 anni a 43 anni e 3 mesi dell’età di pensionamento anticipato (nuovo nome della pensione di anzianità), 2 anni e 3 mesi sono ascrivibili alla riforma SACCONI e soltanto 1 anno alla riforma Fornero [rectius: 1 anno e 3 mesi, ndr] e soltanto 1 anno [rectius: 2 anni, ndr], esattamente in linea [rectius: dopo le correzioni, non più, ndr*] con il risparmio delle riforme dal 2004 (Maroni, 2004, il cui ‘scalone’ fu abolito da Damiano; Damiano, 2007; SACCONI, 2010 e 2011; e Fornero, 2011) quantificato dalla RGS in ben 900 mld al 2060, di cui meno di 1/3 attribuiti alla riforma Fornero (cfr. le prove documentali nel mio articolo, chiestomi da un giornale on-line dopo una mia segnalazione rettificativa sulle pensioni, il titolo è redazionale, Pensioni: l’estremismo di Bankitalia e Corte dei Conti).
[* Sono stato ingannato per alcuni anni (i) dalla prima lettera di chiarimenti del Governo all'UE (26 ottobre 2011), che, oltre al grave errore dei 67 anni per tutti entro il 2026 in luogo del 2021 (il 2026 valeva soltanto per le lavoratrici private), non esclude le pensioni di anzianità dall’adeguamento all’aspettativa di vita, e poi (ii) dall'uso di testi della legge 122/2010 o di Normattiva che aggiornano i testi delle leggi, per cui ho attribuito erroneamente a Sacconi l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita, oltre che alle pensioni di vecchiaia e alle cosiddette “quote” (somma di età anagrafica e anzianità contributiva), poi abolite da Fornero, anche alle pensioni anticipate, ex anzianità, (che prescindono dall’età anagrafica), estensione che invece è stata decisa da Fornero, ndr].